Art. 9.

      1. Sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con un'aliquota ridotta al 4 per cento, le materie prime, le merci, i materiali e i macchinari in transito ovvero consumati o impiegati nella zona franca ai fini produttivi anche per l'attivazione, l'ammodernamento e la ristrutturazione di impianti industriali, artigianali e turistici, nonché i prodotti finiti e i servizi commercializzati dalla zona franca.